STATUTO

Art. 1   Denominazione - sede
È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. Del Codice Civile, in data 26/11/2013 l'Associazione Culturale no profit IL GIARDINO DEI LINGUAGGI con sede in Reggio Emilia. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione.
L'eventuale cambio di indirizzo o di sede non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2   Scopo - Finalità
L' Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere: il benessere psicofisico dell'individuo attraverso l'utilizzo dei linguaggi espressivi e delle arti performative e figurative; lo sviluppo e la riabilitazione delle facoltà del movimento, del linguaggio e intellettive in generale; diffondere la cultura e la pratica musicale, coreutica, teatrale e artistica con finalità di aggregazione sociale, educative e terapeutiche. Essa intende favorire inoltre lo sviluppo nell'individuo dello schema corporeo e delle funzioni motorie attraverso il movimento e lo studio dello stesso, per arrivare ad un'integrazione mente-corpo e ad una percezione integrata di questo in situazioni di normalità, a seguito di traumi o in presenza di difficoltà specifiche.
Essa intende infine fornire supporto e strumenti operativi a bambini, ragazzi e adulti nello sviluppo dell'autonomia nella gestione delle normali attività quotidiane, nell'apprendimento e nella pianificazione in casi di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o con particolari patologie. In particolare:

  1. Promuovere, organizzare e gestire corsi, seminari, master class di perfezionamento, lezioni collettive e individuali, laboratori, stages, tirocini, ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica delle arti figurative e performative, dell'attività psicomotoria, di tutoring nell'apprendimento, sia tra gli adulti che tra i giovani, che tra i bambini;
  2. Favorire e organizzare manifestazioni culturali e ricreative: rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, ed ogni altra forma di spettacolo legata alle arti performative in genere;
  3. Promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici, bandistici, contemporanei, compagnie di danza e di teatro, laboratori di teatro-danza e improvvisazione corporea ed ogni altra forma di aggregazione volta alla produzione e alla sperimentazione artistica in generale, coordinandone le attività;
  4. Svolgere attività editoriale attraverso la creazione e la diffusione di siti internet, periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere storico ed etnografico, materiale fonografico, fotografico ed audiovisivo, materiale divulgativo delle attività dell'Associazione;
  5. Attivare iniziative culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, per l'aggregazione sociale, il tempo libero, il miglioramento della qualità della vita; organizzare manifestazioni culturali e attività permanenti o periodiche per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disagio sociale, dell'handicap;
  6. Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, tecnici o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
  7. Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti, per i genitori e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di centri culturali e sociali, teatri, musei, biblioteche, mediateche, fonoteche;
  8. Promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.

In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3   Soci
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. Possono essere soci dell'associazione anche enti, società e associazione che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutte le persone di ambo i sessi, senza limiti di età e nazionalità.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda. Il consiglio direttivo potrà decidere su un eventuale rifiuto che deve sempre essere motivato; contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d'età e di nazionalità.

Art. 4  
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  1. dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
  2. mancato versamento della quota associativa annuale;
  3. allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
  4. inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale;
  5. morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse. Le quote versate dai Soci non sono trasferibili o soggette a rivalutazioni.

Art. 5   Risorse economiche - Fondo comune
Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

  • dalle quote e contributi degli associati;
  • dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
  • rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
  • proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
  • dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
  • da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento: spettacoli d'intrattenimento, attività ludiche e culturali, feste, gite;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve, e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile dai soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6   Esercizio Sociale
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico - finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 7   Organi dell'associazione
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea Generale dei soci,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. il Presidente.

Art. 8   Assemblee
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano. L'Assemblea generale ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, a meno che essa non sia di pertinenza dell'Assemblea generale straordinaria. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In particolare sono compiti dell'assemblea ordinaria:

  1. elezione del Consiglio direttivo;
  2. approvazione del rendiconto economico-finanziario;
  3. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
  4. approvazione di eventuali Regolamenti;
  5. deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e comunicata mediante avviso almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un quarto degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro socio.
L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 9   Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri:
Presidente, Vice-Presidente e Segretario.
L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari e assicurando comunque che in seno al Consiglio Direttivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mai, o fax, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Ad esso spetta, a titolo esemplificativo:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il rendiconto economico - finanziario;
  3. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
  5. deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  8. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 10  
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 11   Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12   Quota associativa
La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di €. 5,00 (cinque/00) e sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 13   Regolamento interno
Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 14   Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15   Norma finale
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.